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Viaggi aerei : ritardo o cancellazione del volo

Viaggi aerei : ritardo o cancellazione del volo

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunitario n. 261 del 2004, intitolato “Diritto a compensazione pecuniaria”, in caso di cancellazione o ritardo del volo i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a: 


• € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; 


• € 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; 


• € 600 per le tratte aeree superiori a 3500 chilometri. . La compagnia aerea deve adoperarsi velocemente al fine di riproteggere il passeggero sul primo volo disponibile che lo conduca a destinazione. 


In caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto anche al rimborso del costo del biglietto aereo acquistato, ma non usufruito oppure può scegliere l’imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea, oppure l’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero. 


La compagnia aerea è tenuta ad offrire assistenza ai passeggeri con i seguenti servizi: 


• pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa; 


• adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; 


• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; 


• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o mail. 


Nel caso in cui la compagnia non dovesse fornire tali servizi, dovrà provvedere al rimborso di tutte le spese sostenute. Vi consigliamo di conservare tutti gli scontrini al fine di documentare le somme spese. E’ fatto salvo il diritto dei passeggeri di richiedere un risarcimento per il disagio subito. Vista la grande esperienza maturata, e i risultati conseguiti, L’Adiconsum è in grado di sostenere e tutelare i passeggeri danneggiati.

 Avv. Maria Lucia Carlucci

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